STATUTO DEL COORDINAMENTO SOFT AIR COMBAT

1) E' costituito il Coordinamento di Clubs e Società Sportive denominato "Coordinamento Soft Air Combat", con sede in Genova, Via Granello 1/2d. II Coordinamento è retto dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

2) II Coordinamento ha carattere volontario, non ha fini di lucro ed è apolitico.

3) La durata del Coordinamento è illimitata.

4) Il Coordinamento ha lo scopo di coordinare, promuovere l'attività di carattere ludico - sportivo - culturale, facenti capo al Soft Air. Al centro dell'attività del Coordinamento si pongono le attività sportive, la formazione e l'aggiornamento culturale, lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali e tutte le iniziative idonee a favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale.

5) Possono far parte del Coordinamento, i Clubs o Società Sportive che posseggano e documentino, in maniera inequivocabile, i segg. requisiti:

a) Essere regolarmente costituite e registrate come associazioni sportive dilettantistiche presso un ente di promozione sportiva riconosciuto ed essere iscritte al registro CONI;

b) Essere composte da almeno 10 soci;

c) Accettino integralmente le norme del presente Statuto;

d) Accettino integralmente le norme di gioco allegate;

e) Avere i Soci delle rispettive Società Sportive o Clubs, regolarmente registrate presso le forze dell'ordine competenti;

6) L'ammissione delle Società o Clubs avviene su domanda scritta del Presidente della Società Sportiva o del Club interessato, su presentazione di almeno 1 presidente di Società Sportive già aderenti al coordinamento.

7) L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi componenti del coordinamento è deliberata dall'assemblea dei Presidenti. Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

8) L'appartenenza al coordinamento ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti e le Società Sportive o Clubs da loro rappresentate, al rispetto delle risoluzioni prese dalle assemblee.

9) L'appartenenza al Coordinamento viene meno per:

a) Dimissioni da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;

b) Per delibera dell'assemblea, per accertati motivi d'incompatibilità e per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto, o delle normative di sicurezza e di gioco;

c) Dopo tre assenze non giustificate alle riunioni dell'Assemblea.

10) II Coordinamento ha il suo organo sovrano nell'assemblea dei Presidenti (o loro delegati per iscritto) delle Società Sportive o dei Clubs che la compongono, ed hanno diritto di voto tutti i Presidenti con almeno un anno d'anzianità e partecipazione attiva alla vita del coordinamento, tranne che per i Soci fondatori.

11) L'assemblea e convocata di norma una volta al mese, in via ordinaria, per decidere e realizzare le iniziative e decidere le strategie per lo sviluppo dell'attività. L'assemblea può anche essere convocata in sede straordinaria su delibera di almeno 2/3i dei componenti.

12) Le assemblee mensili ordinarie saranno decise di volta in volta, dai componenti del Coordinamento, con preavviso di almeno 15 gg.; in caso di comprovata urgenza detto termine potrà essere di 5 gg., avvalendosi eccezionalmente di qualsiasi mezzo documentabile, atto ad informare gli interessati dello svolgimento dell'assemblea.

13) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in la convocazione quando si raggiunge la presenza di 2/3i dei Presidenti (o loro delegati) delle Società Sportive o Clubs che la compongono con diritto di partecipazione, ed in 2a convocazione da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.

a) È ammesso l'intervento per delega esclusivamente per iscritto, e ad un altro Presidente (o delegato): è consentita una sola delega per Presidente. L'Assemblea è presieduta a rotazione, da un Presidente, nominato dall'assemblea; I verbali saranno redatti in forma scritta, registrata, o in qualsiasi altro mezzo audiovisivo che ne permetta la visione integrale, a cura del segretario anch'esso a rotazione, indicato anch'esso dall'assemblea; L'assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.

14) II Consiglio Direttivo del Coordinamento è composto dai Presidenti dei Clubs o Associazioni Sportive, che ne fanno parte: qualora la crescita del sodalizio renda necessaria una struttura più articolata, sarà l'Assemblea a determinare modalità ed attuazioni, con voto unanime.

15) Le entrate del Coordinamento sono costituite da: - Contributi annui; - Sovvenzioni; - Versamenti volontari; - Donazioni e lasciti; - Sponsorizzazioni. Le varie forme di cui sopra saranno valutate ogni volta dall'Assemblea, che deciderà in merito. In caso di scioglimento del Comitato, l'eventuale saldo di cassa positivo, sarà devoluto ad Enti, Opere Assistenziali ecc. scelte dall'Assemblea.

16) Per quanto riguarda la normativa di sicurezza, per l'adeguamento agli standard nazionali ecc., viene adottato il regolamento allegato, mentre per la normativa di gioco si allega, a parte, il regolamento. Eventuali variazioni a quanto sopra dovranno essere decise all'unanimità dall'Assemblea.

18) Le modifiche al presente Statuto, dovranno essere assunte dall'Assemblea del Comitato, con voto unanime.

19) Qualunque controversia dovesse sorgere tra i componenti del Comitato, dovrà trovasse naturale soluzione all'interno del Comitato stesso: in caso contrario si demanderà all'arbitrato del Difensore Civico della Regione Liguria, che deciderà inappellabilmente.

20) Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Genova:

Visto, letto e sottoscritto

Indice CoSAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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